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	<title>Edilizia - Studio Tecnico FS</title>
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	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 14:13:52 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Condominio Green</title>
		<link>https://www.studiotecnicofs.it/condominio-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavio Salvaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 06:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotecnicofs.it/?p=4999</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Apri qui il libretto delle informazione) Nuovi criteri per i contributi in caso di riqualificazione energetica dei condomini in provincia di Trento Gli interventi dovranno ridurre il consumo di almeno il 30% Nuovi criteri di assegnazione degli incentivi per la riqualificazione energetica in Trentino. Lo prevede la delibera dalla Giunta provinciale che ha l&#8217;obiettivo di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Apri <a href="http://www.studiotecnicofs.it/wp-content/uploads/2020/02/booklet_condomini.pdf" rel="noopener">qui</a> il libretto delle informazione)</p>
<h1 style="text-align: center;">Nuovi criteri per i contributi in caso di riqualificazione energetica dei condomini in provincia di Trento</h1>
<h4 style="text-align: center;">Gli interventi dovranno ridurre il consumo di almeno il 30%</h4>
<p><span id="more-4999"></span><br />
Nuovi criteri di assegnazione degli incentivi per la riqualificazione energetica in Trentino. Lo prevede la delibera dalla Giunta provinciale che ha l&#8217;obiettivo di intervenire con maggiore efficacia sulle abitazioni plurifamiliari, considerato che il patrimonio immobiliare privato pesa per il 40% sul bilancio energetico provinciale. Con i nuovi criteri è stato ampliato il numero di soggetti beneficiari. Dal 2 marzo si potrà presentare domanda per tutti gli edifici costruiti prima del 1993 e che presentano almeno due appartamenti e una parte comune (circa 65.000 edifici). Gli edifici fino alle 8 unità immobiliari, che per legge non sono obbligati a nominare un amministratore condominiale, dovranno scegliere un delegato che segua l&#8217;iter burocratico. Altra novità è che gli interventi dovranno ridurre il consumo di almeno il 30% e non è consentita la sola sostituzione della caldaia. Il rimborso del 50% delle spese sostenute per la diagnosi energetica rimane valido anche senza questa percentuale.<br />
(Vai al sito della provincia <a href="https://infoenergia.provincia.tn.it/Finanziamenti-riqualificazione-energetica/Finanziamenti/Il-tuo-condominio-green-Incentivi-Provinciali-per-la-riqualificazione-energetica-dei-condomini" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qui</a>)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus ristrutturazioni e sismabonus</title>
		<link>https://www.studiotecnicofs.it/bonus-ristrutturazioni-e-sismabonus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavio Salvaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 08:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotecnicofs.it/?p=4903</guid>

					<description><![CDATA[<p>(fonte Biblus-Net) Le guide fiscali aggiornate a luglio Le Entrate hanno aggiornato le guide fiscali sul bonus ristrutturazioni e sismabonus a seguito delle novità introdotte dalla legge Sblocca cantieri e dalla legge Crescita (vedi qui la guida per le ristrutturazioni) (vedi qui la guida per il sismabonus) &#160; Aggiornate a luglio 2019 le guide fiscali [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte Biblus-Net)</p>
<h1 style="text-align: center;">Le guide fiscali aggiornate a luglio</h1>
<hr />
<h3 style="text-align: center;"><strong>Le Entrate hanno aggiornato le guide fiscali sul bonus ristrutturazioni e sismabonus a seguito delle novità introdotte dalla legge Sblocca cantieri e dalla legge Crescita</strong></h3>
<p>(vedi <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Ristrutturazioni_edilizie08092019.pdf/3a3c355b-249d-358a-ae69-a22cff87838b" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qui</a> la guida per le ristrutturazioni)</p>
<p>(vedi <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Sisma_Bonus08092019.pdf/f2ccf427-ab2f-5e7b-096a-71e7f8357d43" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qui</a> la guida per il sismabonus)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aggiornate a luglio 2019 le guide fiscali dell’Agenzia delle Entrate relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e sismabonus: le novità riguardano principalmente la cessione del credito.<br />
<strong><br />
La guida sulle ristrutturazioni</strong><br />
Ricordiamo che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.<br />
La più conosciuta tra queste agevolazioni è il “Bonus Ristrutturazioni” disciplinata dall’articolo 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.</p>
<p><span id="more-4903"></span></p>
<p>La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.<br />
Quindi per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:<br />
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare<br />
36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020.<br />
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.<br />
Cessione del credito<br />
Tra gli interventi classificabili come ristrutturazione rientrano anche gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (in tal caso si dovrà fare la comunicazione all’Enea sul portale “ristrutturazione che comportano risparmio energetico“).<br />
Per tali opere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.<br />
Il fornitore, a sua volta, ha la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; è in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p>
<p><strong>La guida sul Sismabonus</strong><br />
Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.<br />
L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per questi interventi una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro.<br />
Fino al 31 dicembre 2019, salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata elevata al 50% e la spesa massima a 96.000 euro.<br />
Cessione del credito<br />
Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.<br />
Infine, dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” e la possibilità di cedere il corrispondente credito. Il decreto legge n. 34/2019 ha poi esteso la detrazione anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Guida Ecobonus aggiornata</title>
		<link>https://www.studiotecnicofs.it/guida-ecobonus-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavio Salvaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 13:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotecnicofs.it/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[<p>(fonte Biblus-Net) Dalle Entrate la nuova guida al risparmio energetico L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata ad ottobre 2018 della guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (vedi qui la guida) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dal titolo: “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, aggiornata ad ottobre 2018. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte Biblus-Net)</p>
<h1 style="text-align: center;">Dalle Entrate la nuova guida al risparmio energetico</h1>
<hr />
<h3 style="text-align: center;"><strong>L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata ad ottobre 2018 della guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico</strong></h3>
<p style="text-align: left;">(vedi <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it_Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf/364ab72b-b873-c28e-1e75-0ebbf0cdd7a5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qui </a>la guida)</p>
<p style="text-align: justify;">L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dal titolo: “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, aggiornata ad ottobre 2018.<br />
Tra le principali novità: maggiori informazioni circa i controlli dell’Enea relativi a domande/documenti e ulteriori dettagli sulle auto-dichiarazioni e certificazioni prodotte dal contribuente o dall’amministratore di condominio.</p>
<p style="text-align: justify;">In attesa della pubblicazione del decreto che stabilirà i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi ammessi ai benefici e i massimali di costo specifici per ogni categoria di intervento, la guida recepisce le nuove regole sui controlli (vedi il precedente articolo di BibLus-net) recentemente stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le novità sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici in vigore dal 2018.<br />
Di seguito proponiamo una rapida panoramica di quelle più rilevanti messe in evidenza dalla pubblicazione.</p>
<p><span id="more-4638"></span></p>
<p><strong>Come cambiano le percentuali di detrazione</strong><br />
Per alcuni interventi la legge di bilancio 2018 ha ridotto dal 65 al 50% la detrazione spettante.<br />
Si tratta, in particolare, dell’acquisto e della posa in opera:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">di finestre, comprensive di infissi</li>
<li style="text-align: justify;">delle schermature solari</li>
<li>degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). In mancanza di questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al 50%. L’agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A.<br />
Aumentano, invece, le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. Da quest’anno, si beneficia di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di due o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I nuovi interventi agevolati</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Previste nuove tipologie di lavori per i quali nel 2018 si può richiedere la detrazione del 65%:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell’allegato III del decreto Mise 4 agosto 2011, pari almeno al 20%</li>
<li>la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione</li>
<li>l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>La cessione del credito</strong><br />
La novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali, come previsto fino all’anno scorso.<br />
Indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono i lavori, quindi, i cosiddetti “incapienti” (cioè i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella “no tax area”) possono cedere il credito sia ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.<br />
Gli altri contribuenti possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, non a banche e intermediari finanziari.<br />
Sul tema della cessione del credito sono arrivate importanti precisazioni con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. In essa, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.<br />
Per quanto riguarda gli “altri soggetti privati”, invece, devono intendersi oltre alle persone fisiche coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata. È necessario, tuttavia, che essi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Infine, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella eseguita dal titolare del diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le verifiche dell’Enea</strong><br />
La nuova procedura e le modalità di esecuzione dei controlli sono state definite dal decreto 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre scorso.<br />
Si tratta di verifiche a campione che l’ENEA effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.<br />
L’interessato sarà comunque informato dell’avvio del procedimento di controllo con lettera raccomandata a/r oppure, se disponibile, attraverso PEC.<br />
Su almeno il 3% del campione annualmente selezionato saranno inoltre effettuate verifiche sul luogo di esecuzione degli interventi, alla presenza del beneficiario della detrazione, o dell’amministratore per conto del condominio, e dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori, se pertinente.<br />
Il sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Su tutti gli accertamenti eseguiti, l’Enea informerà l’Agenzia delle entrate mediante una relazione motivata.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Iva agevolata al 10%</title>
		<link>https://www.studiotecnicofs.it/iva-agevolata-al-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavio Salvaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 05:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[10%]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(fonte Biblus-Net) Facciamo chiarezza su beni finiti e beni significativi, manutenzione e ristrutturazione I chiarimenti delle Entrate: l’Iva agevolata al 10% in caso di ristrutturazioni si applica anche a tapparelle, zanzariere e grate. Cosa sono i beni significativi e i beni finiti Con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte Biblus-Net)</p>
<h1 style="text-align: center;">Facciamo chiarezza su beni finiti e beni significativi, manutenzione e ristrutturazione</h1>
<hr />
<h4 style="text-align: center;"><strong>I chiarimenti delle Entrate:<br />
l’Iva agevolata al 10% in caso di ristrutturazioni si applica anche a tapparelle, zanzariere e grate. Cosa sono i beni significativi e i beni finiti</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui “beni significativi” e su quando/come si applica l’Iva agevolata al 10% in caso di lavori di recupero del patrimonio edilizio.<br />
I chiarimenti contenuti nella circolare si sono resi necessari anche in base alle novità introdotte legge di Bilancio 2018.<br />
<span id="more-4503"></span><br />
<strong>Interventi di recupero del patrimonio edilizio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le tipologie di interventi finalizzate al recupero edilizio sono definite dal dpr 380/2001, all’art. 3 comma 1:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</li>
<li style="text-align: justify;">interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono ricompresi anche il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso;</li>
<li style="text-align: justify;">interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rin-novo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;</li>
<li style="text-align: justify;">interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono inclusi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volumetria […].</li>
</ol>
<p><strong>Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</strong><br />
L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999, facendo salvi i lavori di ristrutturazioni e restauro (per i quali è previsto il regime agevolato IVA ai sensi del dpr 633/72) ha previsto l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione è stata prorogata per diverse volte, fino a diventare strutturale (la legge finanziaria 2010).<br />
Dunque:</p>
<ul>
<li>sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva al 10%</li>
<li>sulle cessioni di beni si applica l’Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto e nei limiti previsti per i beni significativi</li>
</ul>
<p>In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore.</p>
<p><strong>IVA al 10 negli interventi di recupero: beni significativi e beni finiti</strong><br />
I beni finiti sono beni “aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”. Sono beni finiti, ad esempio: porte, finestre, sanitari, caldaie, radiatori, scaldabagni, vasche, ecc.<br />
I beni significativi, ossia i beni di valore significativo, sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate. Il decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:</p>
<ol>
<li>ascensori e montacarichi</li>
<li>infissi esterni ed interni</li>
<li>caldaie</li>
<li>video citofoni</li>
<li>apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria</li>
<li>sanitari e rubinetterie da bagno</li>
<li>impianti di sicurezza</li>
</ol>
<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale delle forniture di beni necessari per la realizzazione degli interventi di recupero (di cui all’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d)), tra i quali rientrano i beni significativi, può essere sintetizzato nei termini seguenti:</p>
<ul>
<li>i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e di ristrutturazione (“interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10% senza altre particolari condizioni, vale a dire anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi</li>
<li>i beni finiti, le materie prime e semilavorate, necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti ad IVA con aliquota del 10% se sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero ed a condizione che detti beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Altri beni</strong><br />
Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel dm 29 dicembre 1999, vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad IVA con aliquota nella misura del 10%.<br />
Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato (i.e. intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria), si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel citato decreto ministeriale come “beni significativi”, siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell’aliquota applicabile.<br />
In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 19, della legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’IVA con aliquota nella misura del 10%, <em>“si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale (i.e. bene significativo), come individuato nel citato decreto ministeriale (i.e. D.M. 29 dicembre 1999); […]”.</em><br />
<em>In altri termini, le parti staccate dei beni significativi (ossia il valore delle stesse), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (ossia il bene significativo) non</em> sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%.<br />
Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%, nel valore dei beni significativi.</p>
<p>Le Entrate individuano alcuni casi particolarmente degni di nota, su come individuare i beni;</p>
<p>in particolare si tratta di:</p>
<ul>
<li>tapparelle, scuri, veneziane</li>
<li>zanzariere</li>
<li>inferriate o grate di sicurezza</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tapparelle, scuri, veneziane</strong><br />
Esse si ritengono funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Poichè a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.<br />
In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni il valore/costo delle tapparelle non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA al 10%. In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10 per cento si applica su entrambi solo se il valore delle tapparelle non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle). per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zanzariere</strong><br />
Le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che ad è applicabile l’aliquota IVA del 10%.<br />
Pertanto le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, anche qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso la loro incidenza è considerata un 10% sul valore complessivo degli infissi/zanzariere e solo su quel 10% si può applicare l’Iva agevolata.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inferriate o grate di sicurezza</strong><br />
Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono riconducibili, neppure sotto il profilo funzionale, ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale.<br />
Le grate in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione.<br />
Pertanto il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (beni significativi), e quindi per esse è applicabile l’aliquota del 10%.</p>
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		<title>Agevolazioni Casa 2018 &#8211; Provincia di Trento</title>
		<link>https://www.studiotecnicofs.it/agevolazioni-casa-2018-provincia-di-trento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavio Salvaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 07:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le aree di intervento sostenute dalla Provincia sono tre e riguardano: &#8211; L’anticipo delle detrazioni fiscali; &#8211; L’acquisto della prima casa; &#8211; La riqualificazione delle facciate degli edifici nei centri storici; I partner che affiancano la Provincia sono le Casse rurali trentine, Laborfonds e l’Associazioni artigiani. Questi i dettagli. Anticipo delle detrazioni fiscali I contributi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le aree di intervento sostenute dalla Provincia sono tre e riguardano:<br />
&#8211; L’anticipo delle detrazioni fiscali;<br />
&#8211; L’acquisto della prima casa;<br />
&#8211; La riqualificazione delle facciate degli edifici nei centri storici;<br />
I partner che affiancano la Provincia sono le Casse rurali trentine, Laborfonds e l’Associazioni artigiani.<br />
Questi i dettagli.</p>
<p><span id="more-4447"></span><strong>Anticipo delle detrazioni fiscali</strong><br />
I contributi provinciali sono destinati alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica dell’abitazione. Hanno diritto ai contributi tutti i residenti in Trentino e i proprietari dell’edificio ad uso abitativo oggetto dell’intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica che lo Stato mette a detrazione di imposta.<br />
Il contributo va a copertura degli interessi del mutuo, riferiti alla quota capitale massima pari all’ammontare della detrazione d’imposta statale.<br />
Il cittadino dovrà stipulare un mutuo con gli istituti di credito convenzionati e il contributo provinciale sarà erogato in dieci rate annuali di pari importo.</p>
<p><strong>Acquisto prima casa</strong><br />
La Provincia Autonoma di Trento finanzia l’acquisto della prima casa incentivando l’attivazione di una pensione complementare.<br />
In questo caso, hanno diritto le persone fisiche residenti in Trentino di età non superiore ai 55 anni, con una posizione pensionistica complementare attiva (o che si impegna ad attivarla) presso un fondo pensione convenzionato con la Provincia Autonoma di Trento.</p>
<p><strong>Riqualificazione delle facciate degli edifici dei centri storici al fine di promuoverne la loro bellezza.</strong><br />
I contributi messi a disposizione della Provincia autonoma di Trento sono destinati ad edifici nei centri storici. L’obiettivo è di riqualificare, abbellire i centri storici del Trentino, andando così a migliorare il patrimonio immobiliare.<br />
Per questi interventi sono previsti 40 milioni di euro.<br />
Ai contributi per il recupero delle facciate posso accedere soggetti privati e cooperative edilizie. Saranno ammessi a contributo anche eventuali lavori sull&#8217;abitazione, solamente se connessi ad interventi per il recupero delle facciate.<br />
L’entità del contributo è variabile: 20% se si aderisce alle detrazioni fiscali statali e 40% se non si aderisce alle detrazioni statali. Nel calcolo del contributo, la Provincia terrà conto dell’indicatore Icef (0,80 per le facciate esterne, 0,45 per eventuali lavori di ristrutturazione interna).<br />
Tre le prescrizioni c’è l’obbligo di utilizzare materiali del territorio come legno e porfido.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande, i cittadini possono rivolgersi a:</strong><br />
Provincia autonoma di Trento<br />
Servizio autonomie locali<br />
Via Romagnosi, 9 &#8211; Trento<br />
Tel. 0461/492713<br />
<a href="https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Adesso-o-mai-piu" target="_blank" rel="noopener">www.provincia.tn.it</a></p>
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