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Certificazioni Energetiche

L’Attestato di Prestazione Energetica – APE è un documento con il quale viene definito il fabbisogno energetico di un edificio, in funzione delle caratteristiche dell’involucro e degli impianti in esso installati. L’APE, pertanto, consente ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica ed i relativi costi degli immobili.

Nell’attestato, inoltre, vengono riportate delle raccomandazioni per il miglioramento della qualità energetica dell’edificio, specificando la prestazione energetica raggiungibile e definendo il tempo di ritorno degli investimenti suggeriti. In questo modo, la certificazione energetica risulta essere uno strumento utile per incoraggiare la realizzazione di interventi migliorativi sull’edificio, grazie ai quali sarà possibile aumentarne anche il relativo valore sul del mercato immobiliare.

Visto la sua importanza, per la sua redazione la certificazione energetica richiede tecnici preparati ed indipendenti, capaci di fotografare la qualità energetica dell’edificio oggetto di analisi.

L’APE è un documento ufficiale valido 10 anni.

L’APE è obbligatorio:

  • per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione
  • per gli edifici esistenti (in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione)
  • in caso di lavori di ristrutturazione importante

L’APE è richiesto:

  • per gli atti notarili di compravendita
  • per i contratti d’affitto
  • per l’accesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico per pubblicizzare annunci immobiliari
  • per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici

Gli immobili che risultano esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee guida, nell’Appendice A, e sono i seguenti:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
    • box
    • cantine
    • autorimesse
    • parcheggi multipiano
    • depositi
  • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
      agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
    • i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.)

Per i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti permane l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo.

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Ufficio

Indirizzo:
Geom. Flavio Salvaterra
Via Durone, 14
38079 TIONE DI TRENTO (TN)

Contatti:
ufficio: 0465 324652
cellulare: 335 5388379
mail: info@studiotecnicofs.it

Apertura:
Dal Lunedì al Venerdì:
8:00-12:00
14:00-18:00
Sabato: su appuntamento
Domenica: chiuso

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