La successione per causa di morte è il “passaggio” di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto (eredi e legatari). Normalmente l’apertura della successione, cioè il trasferimento dei diritti ereditari, avviene (secondo quanto recita l’art. 456 codice civile) alla data del decesso e nel luogo dell’ultimo domicilio del “de cuius” (con tale espressione latina viene chiamato il defunto che, in vita, ha fatto un testamento – e deriva dalla frase: “is de cuius agitur”, che significa: colui del quale stiamo parlando).
A proposito di luogo dell’ultimo domicilio del defunto, anche l’articolo 22 del codice di procedura civile stabilisce che, per le cause connesse alla successione, la competenza è del giudice del luogo dove questa si è aperta e, nel caso in cui la successione si sia aperta fuori dallo Stato Italiano, è competente il giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, nel luogo di residenza del convenuto.
Tutti i beni del defunto si chiamano: “asse ereditario”. L’erede subentra in tutti i rapporti giuridici che fanno capo al “de cuius”, sia per quanto riguarda i crediti, e sia per quanto riguarda le passività; ma non esiste alcun obbligo da parte dell’erede di accettare l’eredità, che può quindi venire anche rifiutata.