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La Successione

La successione per causa di morte è il “passaggio” di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto (eredi e legatari). Normalmente l’apertura della successione, cioè il trasferimento dei diritti ereditari, avviene (secondo quanto recita l’art. 456 codice civile) alla data del decesso e nel luogo dell’ultimo domicilio del “de cuius” (con tale espressione latina viene chiamato il defunto che, in vita, ha fatto un testamento – e deriva dalla frase: “is de cuius agitur”, che significa: colui del quale stiamo parlando).

A proposito di luogo dell’ultimo domicilio del defunto, anche l’articolo 22 del codice di procedura civile stabilisce che, per le cause connesse alla successione, la competenza è del giudice del luogo dove questa si è aperta e, nel caso in cui la successione si sia aperta fuori dallo Stato Italiano, è competente il giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, nel luogo di residenza del convenuto.

Tutti i beni del defunto si chiamano: “asse ereditario”. L’erede subentra in tutti i rapporti giuridici che fanno capo al “de cuius”, sia per quanto riguarda i crediti, e sia per quanto riguarda le passività; ma non esiste alcun obbligo da parte dell’erede di accettare l’eredità, che può quindi venire anche rifiutata.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

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